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In 118 voci l'abc del decreto legge di manovra

di Nicoletta Cottone

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26 giugno 2008

Di tutto un po’ nel decreto legge di manovra. Arriva la Robin tax, che grava su petrolieri, banche e assicurazioni, viene istituito un Fondo in favore dei ceti meno abbienti, alimentato dalle maggiori entrate previste dalla stretta sui settori petroliferi e del gas. Sul fronte dell’energia ci sarà una strategia energetica nazionale, basata anche sulla realizzazione di centrali nucleari nel Belpaese. Si punta anche alla semplificazione degli adempimenti per centrare l’obiettivo di rendere effettiva la cosiddetta “impresa in un giorno”. Adeguate anche le normative per l’internazionalizzazione delle imprese. Fondi per l’Expo Milano 2015 e per Roma Capitale. Sì anche alla piena cumulabilità fra pensione e redditi da lavoro. Varato, poi, un Piano nazionale di edilizia abitativa, finanziato da capitali pubblici e privati. Per tutti i cittadini, inoltre, viene raddoppiata da 5 a 10 anni la validità della carta d’identità. Viene canellato l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro. Eliminate anche le agevolazioni in materia di stock option. La class action, poi, viene rinviata al 2009, anno nel quale il raggio d’azione sarà anche allargato alle pubbliche amministrazioni. Per i dipendenti pubblici il decreto sancisce una stretta sulle assenze per malattia, con controlli più serrati per combattere l’assenteismo. Vengono ridotte collaborazioni e consulenze e diventano più serrate le verifiche su incompatibilità e cumulo di incarichi. Sul fronte della giustizia arriva un colpo d’acceleratore al contenzioso tributario, al processo del lavoro e a quello amministrativo. Prevista, per esempio, la cancellazione della causa, in caso di inerzia delle parti. Negli albi forensi dovranno poi risultare gli indirizzi telematici degli avvocati per le notificazioni in via telematica del processo civile. Nel settore del lavoro, oltre alle modifiche alla disciplina dell’apprendistato, rispuntano i buoni lavoro, mai decollati, per le prestazioni occasionali. Arriva un piano d’azione per combattere l’evasione. Dalle addizionali Ires per il settore energetico, fino alle verifiche sulle invalidità civili, ecco l’abc del decreto legge di manovra in 118 voci.  

Addizionale Ires per il settore energetico (articolo 81, commi da 16 a 18). Introdotta un’addizionale Ires di 5,5 punti percentuali, dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge di manovra, sull’importo del reddito complessivo netto dei soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori: di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; di produzione e distribuzione di energia elettrica. 

Agevolazioni fiscali (articolo 63, comma 8). Stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, dell’importo di 500 milioni di euro, su apposito fondo costituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze.  Le risorse sono destinate al finanziamento di misure di proroga di agevolazioni fiscali attualmente vigenti,  da adottare con successivi provvedimenti normativi.  

Anas (articolo 63, comma 5). Norma per consentire  alla Società Anas spa l’utilizzo, in via di anticipazione,  delle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n.  20060, con obbligo di reintegro entro  il 31 dicembre 2008, per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel  contratto  di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti. 

Apprendistato (articolo 23). Modifiche alla disciplina dell’apprendistato. Si stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determineranno, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Confermato il tetto massimo di sei anni per l’apprendistato, ma si supera il tetto minimo dei due anni, lasciando alle parti sociali la possibilità di determinare periodi anche inferiori, se funzionali alle esigenze del settore o alle caratteristiche di ciascun percorso formativo.

Assenze per malattie e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 71). Stretta sulle assenze per malattia per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche: nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento di carattere fisso o continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Se l’assenza per malattia di protrae oltre i 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza si giustifica solo con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Viene ampliato l’orario dei controlli: le fasce di reperibilità vanno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, festivi e non lavorativi compresi. La disposizione introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti: in particolare, viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone portatrici di handicap grave, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto a ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.  

Assicurazioni (articolo 82, commi da 6 a 8). Le disposizioni prevedono la modifica della deducibilità nell’esercizio della variazione della riserva sinistri relativamente ai contratti di assicurazione (rami danni)  per la quota considerata di lungo periodo dal 60% al 30 per cento. Si allunga il periodo di riportabilità delle eccedenze: non sono più riportabili nei nove esercizi successivi, ma nei diciotto esercizi successivi. La modifica proposta interviene anche sui “noni pregressi”, che dal 2008 saranno deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. Inoltre si stabilisce che viene considerato di lungo periodo il 75% della riserva sinistri, rispetto al previdente 50 per cento.

Attrazione degli investimenti e sviluppo di impresa (articolo 43). Al ministro dello Sviluppo economico il compito di stabilire con decreto criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali. Dall’entrata in vigore del decreto legge di manovra non potranno più essere presentate domande per l’accesso ad agevolazioni e incentivi basate sulle previsioni in materia di contratti di programma (articolo 2, comma 203 lettera e),  legge 662/1996). Affidati al ministero dello Sviluppo economico compiti direttivi, di vigilanza e verifica sugli interventi di sostegno ai finanziamenti. Per la realizzazione degli interventi vengono individuate le risorse finanziarie, per l’utilizzo delle quali il ministro si avvarrà della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti. 

Autorità indipendenti (articolo 75). In attesa di una specifica disciplina di riforma entro 45 giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in coerenza con i rispettivi ordinamenti, le Autorità indipendenti dovranno riconsiderare le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa  spesa, predisponendo piani di adeguamento  da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell’Economia e delle Finanze. In attesa delle attività di  verifica dei piani, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi titolo. 

Banda larga (articolo 2). Sempificate le regole edilizie per le reti in fibra ottica, realizzabili mediante denuncia di inizio attività. L‘operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Se dall’esecuzione dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice. 

Cancellazione della causa dal ruolo (articolo 50). Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Caro greggio e agricoltura, autotrasporto e pesca (articolo 9). Misure di sostegno per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’autotrasporto, gravemente colpiti dal rincaro del greggio, tramite apposita convenzione tra ministero dello Sviluppo economico e l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che pone a disposizione proprie risorse. 

Carta d’identità (articolo 31). Viene prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d’identità in formato cartaceo e della carta d’identità elettronica. A carico dei Comuni l’obbligo di informare il cittadino della scadenza della carta d’identità.  

Certificazioni e prestazioni sanitarie (articolo 37). Eliminati gli adempimenti formali a carico di cittadini e imprese per le pratiche sanitarie obsolete. Le disposizioni relative alla disciplina sull’immigrazione e  sulla condizione dello straniero non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario. 

Class action (articolo 36). Le norme in materia di azione collettiva risarcitoria entreranno in vigore nel 2009. L’obiettivo del rinvio è quello di  individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

Clausola di salvaguardia enti (articolo 63, comma 2). Prevede che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 296/2006, non si applica limitatamente all'anno 2008, consentendo, in sostanza, lo sblocco delle limitazioni gestionali relative ai trasferimenti agli enti pubblici, comprese quelle finalizzate a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio. L’iniziativa esclude per l’anno 2008 il possibile ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici,  in maniera lineare, fino a concorrenza dell’importo indicato dal richiamato comma 483 (310 milioni di euro in termini di indebitamento netto), ove nel corso dell’esercizio si fossero accertate minori economie rispetto a quelle che si sarebbero dovute porre in essere attraverso il previsto procedimento volto al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

Cooperative a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26). Le cooperative a mutualità prevalente che hanno presentato in bilancio debiti nei confronti dei soci superiori ai 50 milioni di euro e maggiori dell’importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell’utile, destinano il 5% dell’utile netto annuale al finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.

Cooperative e ritenuta sugli interessi ai soci (articolo 82, comma 27). La disposizione eleva la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr 601/1973 dal 12,5 al 20 per cento. Cooperative di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29). La disposizione in esame eleva dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.

Collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo 46). Riduzioni di collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di alcuni presupposti di legittimità: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Per quanto concerne gli enti locali è previsto che possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. 

Coltivazione di idrocarburi (articolo 81, commi da 1 a 15). Le disposizioni in esame prevedono: 1) una ulteriore aliquota di produzione che si incrementa in modo progressivo, da corrispondere allo Stato, variabile in funzione dell’andamento delle quotazioni petrolifere; 2) l’acconto sulla aliquota di produzione ordinaria a beneficio di Stato, Regioni a statuto ordinario e Comuni, che sarebbe diversamente liquidata nell’anno successivo. Alle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di competenza dello Stato, delle regioni a statuto ordinario e dei comuni è sostanzialmente estesa la disciplina dei versamenti in acconto prevista ai fini delle imposte sul reddito. Il gettito aggiuntivo della prima misura è calcolato in 300 milioni di euro dal 2009, mentre per la seconda si stima l’arrivo di 200 milioni di euro che confluiscono nel fondo di solidarietà per i meno abbienti.  

Coni (articolo 63, comma 9). Rifinanziamento delle risorse attribuite al Coni per il proprio funzionamento, estendendo al triennio 2009-2011 il trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento, attualmente quantificato  in 450 milioni di euro fino al corrente esercizio. 

Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia (articolo 83, commi da 25 a 28). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia, al qual sono assegnati compiti di indirizzo, consulenza e coordinamento informativo, anche tramite scambi di dati con le principali aziende nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori dell’energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni e nei settori di altri pubblici servizi. Sì anche ad analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione. Il Comitato è composto da alte professionalità tecniche (massimo 10) dotate di elevata specializzazione , da qualificati rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell’Economia, della Difesa, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e del Trasporti.

Comunicazioni e notificazioni in via telematica nel processo civile (articolo 51). Per le notifiche telematiche dagli Albi forensi territoriali dovrà risultare l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista ai sensi del Dpr 123/2001, relativo all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile. Con decreto del ministro della Giustizia, sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, saranno individuati i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni. 

Conferimento concessionari coltivazioni idrocarburi (articolo 81, commi da 26 a 28). La disposizione prevede il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all’1% delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi. Il versamento all’Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso, deve essere effettuato a decorrere dal 2009. Dovrebbe generarsi un maggior gettito di 40 milioni di euro.

Contenzioso tributario (articolo 55). Norma di accelerazione dei processi di natura tributaria. Previsto che per i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente norma, gli uffici depositano presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. Nel caso in cui manca tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. 

Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche (articolo 83, commi 16 e 17). Per contrastare lo spostamento fittizio all’estero della residenza delle persone fisiche ai fini di evasione fiscale viene introdotta una specifica vigilanza da parte dell’Agenzia delle entrate, con il supporto dei Comuni.  

Contrasto alle frodi Iva (articolo 83, commi da 5 a 7). Le Agenzie delle Entrate e delle Dogane e la Guardia di finanza dovranno incrementare la capacità operativa destinata alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di frode in materia di Iva nazionale e comunitaria (in Italia il livello delle frodi Iva è stimato in 2,2 miliardi di euro l’anno). Si punterà sull’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti di indagine, sulla definizione di metodologie di contrasto ad hoc, sulla realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni, sul monitoraggio dell’efficacia delle azioni.   

Contrattazione integrativa (articolo 67). La disposizione è rivolta a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici e delle università in attesa di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio. 

Contratti occasionali di tipo accessorio (articolo 22). Semplificato il regime giuridico dei buoni lavoro previsti dalla legge Biagi del 2003, ma mai entrati a regime. Confermato l’utilizzo del lavoro accessorio per attività di natura occasionale rese a favore della impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, o nell’ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell’insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori  di emergenza o di solidarietà, di attività agricole di carattere stagionale. Consentito l’utilizzo dei buoni lavoro anche  periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Si eliminano i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Si semplificano le modalità di selezione del concessionario rinviando a un regolamento del ministro del Lavoro che individua il concessionario del servizio e disciplina con proprio regolamento criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro.  

Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 21). Con l’intervento sul contratto di lavoro a tempo determinato si consente alle parti sociali comparativamente più rappresentative, a ogni livello di contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale), di introdurre una disciplina ad hoc, anche in deroga alla normativa di legge, in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro decorsi 36 mesi e in relazione ai regimi di precedenza dei lavoratori a termine in caso di nuove assunzioni.  Sempre in tema di lavoro a termine, pur confermando che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la regola, si chiarisce che il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo non deve rispondere ad esigenze di carattere eccezionale, ma ad esigenze oggettive, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. 

Contributi all’editoria (articolo 44). Semplificazione e riordino delle procedure relative all’erogazione di contributi all’editoria, da attuarsi con regolamento di delegificazione. 

Contribuzione (articolo 20). Estensione dell’assicurazione per la maternità e la malattia - limitatamente ai lavoratori con qualifica di operai - ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, attualmente esclusi dall’obbligo di assicurazione. Estesa l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi. Obbligatorietà della riunificazione delle cause relative allo stesso credito previdenziale, stabilendo che, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un medesimo credito, la riunificazione debba essere sempre disposta d’ufficio dal giudice. Gli assegni sociali saranno corrisposti agli aventi diritto, a condizione che siano residenti in via continuativa nel territorio nazionale per almeno cinque anni. Non vengono riconosciuti compensi ai componenti dei Comitati provinciali che gestiscono il contenzioso amministrativo dell’Inps. L’Inps metterà a disposizione dei Comuni un’apposita piattaforma informatica per procedere alla trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni dello stato civile. Il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie oltre il termine massimo di due giorni dalla data di conoscenza dell’evento, realizza un’ipotesi di danno erariale. 

Controlli contro l’evasione contributiva e fiscale (articolo 83, commi da 1 a 4). Per garantire maggiore efficacia nei controlli sui corretti adempimenti contributivi e fiscali a carico di soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni l’Inps e l’Agenzia delle entrate predisporranno di comune accordo piani di controllo. Nel triennio 2009-2011 l’Agenzia delle entrate realizzerà un piano di ottimizzazione delle risorse finalizzato a incrementare del 10% rispetto al biennio 2007/2008 la capacità operativa delle attività di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale. Il Dipartimento delle finanze fornirà con cadenza semestrale ai Comuni, anche tramite l’Anci, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito. 

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (articolo 47). La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità relative al cumulo di impieghi e incarichi tramite l’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest’ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza e collaborando con il ministero dell’Economia e delle finanze. 

Controlli finalizzati all’accertamento sintetico (articolo 83, commi da 8 a 15). Nelle attività di accertamento del triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sulla base di elementi desunti dall’anagrafe tributaria o acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori. Al piano di controllo contribuisce la Guardia di finanza. Sono coinvolti anche i Comuni ai fini della segnalazione di situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito in attuazione della partecipazione all’accertamento prevista dalla normativa.

Copertura finanziaria (articolo 84). Agli  oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63,  commi 1,  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro  per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. 

Corte dei conti (articolo 61). Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali. L‘amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all’accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. 

Cumulo fra pensione e redditi da lavoro (articolo 19). Dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione anticipata rispetto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per donne con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Riordino della disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo uniformandola a quella prevista nei regimi retributivo e misto, vista l’uniformità di requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi. 

Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni ai fini Ires e Irap (articolo 82, commi da 1 a 5). La disposizione prevede che una quota pari al 4% degli interessi passivi dei soggetti appartenenti al settore dell’intermediazione monetaria siano indeducibili sia ai fini Ires sia ai fini Irap, inoltre, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 2008, la parte degli interessi indeducibili sono fissati nella quota del 3 per cento. La disposizione che sterilizza gli effetti dell’indeducibilità per gli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo tra soggetti inclusi nel consolidato è finalizzata a stemperare l’intervento sugli interessi passivi. Essa riconosce la deducibilità integrale degli interessi passivi infragruppo, limitatamente a quelli che trovano capienza negli interessi corrisposti a soggetti estranei al gruppo.  

Disposizioni transitorie (articolo 56). Gli articoli 181 (mancata comparizione delle parti) e 429 (pronuncia della sentenza) del Codice di procedura civile, modificati dal decreto legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.  

Elenchi dei contribuenti (articolo 42). Introdotte alcune modifiche al Dpr 600/1973. In particolare è previsto che gli elenchi dei contribuenti siano depositati per un anno sia presso l’Ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati e che, in tale periodo, ne sia consentita l’estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di accesso. Viene previsto, inoltre, che fuori dai casi disciplinati, la diffusione degli elenchi, al di là delle ipotesi in cui costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa. 

Energia (articolo 7). Entro 6 mesi il Consiglio dei ministri definirà Una Strategia energetica nazionale e stipulerà accordi per ridurre le emissioni di CO2. Si punta a una diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; al miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica; alla realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, all’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; alla sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; alla garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 

Entrata in vigore (articolo 85). Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”), pubblicato sul supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147 è entrato in vigore il 25 giugno 2008.   Espropriazione immobiliare (articolo 83, comma 24). In caso di espropriazione immobiliare da parte del concessionario della riscossione il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito dall’articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986, moltiplicato per tre.  

Expo Milano 2015 (articolo 14). Fondi per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015: 30 milioni nel 2009, 45 milioni nel 2010, 59 milioni per l’anno 2011, 223 milioni per il 2012, 564 milioni per il 2013, 445 milioni per il 2014 e 120 milioni per il 2015. Il sindaco di Milano è nominato Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente.

Ferrovie dello Stato (articolo 63, comma 4). Autorizzata la spesa di 300 milioni per l’anno 2008 in favore del Gruppo Ferrovie dello Stato. La destinazione del contributo sarà individuata da un decreto interministeriale, sulla base di una valutazione delle esigenze più immediate delle società Trenitalia Spa e Rete Ferroviaria Spa. L’effetto sui saldi di finanza pubblica si realizza nell’anno 2008 per l’intero ammontare dell’autorizzazione di spesa. 

Finanza pubblica (articolo 60). Riduzione delle dotazioni  delle missioni di spesa di ciascun ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011. Monitoraggio della finanza pubblica.

Finmeccanica spa (articolo 59). La disposizione è diretta a consentire al ministero dell’Economia la sottoscrizione di azioni di nuova emissione connesse all’esecuzione di possibili aumenti di capitale di Finmeccanica.  

Fondi di investimento immobiliare (articolo 82, commi da 17 a 22). Modifiche al regime tributario dei fondi di investimento immobiliare.

Fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti (articolo 81, commi da 29 a 31). Istituzione di un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Il fondo è alimentato dalle maggiori entrate previste dalla stretta sui settori petroliferi e del gas. 

Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 63, comma 10). Reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 500 milioni di euro a decorrere  dall’anno 2008 per l’attuazione delle misure per Roma Capitale e 2.240 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la copertura dei rinnovi contrattuali  e degli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali. 

Fondo per l’occupazione e Fondo nazionale per le Politiche sociali (articolo 63, commi 6 e 7). Rifinanziamento delle autorizzazioni  di spesa del Fondo per l’occupazione, per 700 milioni di euro per l’anno 2009 e del Fondo da ripartire per le politiche sociali, per 300 milioni di euro per l'anno 2009.  

Fondo sostegno sviluppo del trasporto pubblico (articolo 63, comma 12). La disposizione ripristina l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 comma 304 della legge 244/2007, soppressa dal decreto-legge 93/2008. La norma prevede l’istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione finanziaria di 113 milioni di euro per il 2008, 130 milioni di euro per l’anno 2009 e 110 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. 

Forze armate (articolo 65). Riduzione delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate dal processo di revisione organizzativa del ministero della Difesa e dall’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali. Previsti risparmi del 7% per il 2009 e del 40% a decorrere dal 2010. Si prevedono economie per non meno di 304 milioni di euro a decorrere dal 2010.  

Garante per la sorveglianza dei prezzi (articolo 5). Modifiche alla figura di Mister Prezzi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dalla Finanziaria 2008. Maggiore specificazione delle funzioni attribuite, in aggiunta alla vigente funzione di sorveglianza, fra le quali la possibilità di avviare indagini conoscitive sull’andamento dei prezzi, potendo contare anche sul supporto operativo della Guardia di Finanza. Coinvolgimento delle associazioni di categoria nella verifica dell’andamento dei prezzi, anche per individuare il livello dei prezzi compatibile con un normale e corretto funzionamento del mercato. Maggiore coinvolgimento delle strutture pubbliche direttamente interessate e in particolare dei ministeri competenti, dell’Ismea, oltre al sistema camerale. Eliminati alcuni appesantimenti burocratici che coinvolgevano la Conferenza Unificata, l’Unioncamere, l’Anci nella predisposizione di una convenzione-tipo, risultata superata nell’applicazione della norma da parte delle Cciaa. Eliminati i riferimenti al Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi che non ha avuto applicazione.

Giacimenti di idrocarburi (articolo 8). Riapertura delle possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell’Alto Adriatico e agevolazioni per lo sfruttamento dei giacimenti cosiddetti marginali. Il vigente divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si applicherà fino a quando il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l’uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Previsto il trasferimento della titolarità della coltivazione dei giacimenti marginali a soggetti di dimensioni proporzionate all’investimento, senza prevedere costi per l’Amministrazione. 

Imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni (articolo 82, commi 9 e 10). Il decreto Legge 282/2004 ha introdotto l’obbligo di versamento a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale  e dell’imposta sulle assicurazioni. Banche, Poste italiane e gli altri enti e società finanziarie  sono tenute al pagamento di un acconto dell’imposta di bollo pari al 70% dell’imposta provvisoriamente liquidata: questa aliquota sale al 75% per l’anno 2008, all’85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi. Gli assicuratori versano a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni una somma pari al 12,5% dell’imposta liquidata per l’anno precedente, al neto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: la percentuale è elevata al 14% per il 2008, al 30% per il 2009 e al 40% per gli anni successivi.  

Imposta di registro contratti di locazione immobiliare (articolo 82, commi 14 e 15). Per le locazioni immobiliari si applica un’aliquota proporzionale del Registro pari all’1% delle locazioni di immobili strumentali e del 2% delle locazioni di immobili abitativi. 

Impresa in un  giorno (articolo 38). L’obiettivo è quello di semplificare i procedimenti e di individuare le competenze per rendere effettiva “l’impresa in un giorno”. L’attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati. Tali soggetti, in caso di istruttoria con esito positivo, possono rilasciare una dichiarazione di conformitàche costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività stessa. In caso di procedimenti che comportino attività discrezionale della pubblica amministrazione, i soggetti privati accreditati possono svolgere unicamente attività istruttorie. Tra le principali innovazioni: lo sportello unico rilascia una ricevuta che, in caso di Dia, costituisce titolo autorizzatori; possibilità per i comuni di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche   avvalendosi del sistema camerale; immediato avvio dell’attività di impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività; termine massimo di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di rilievi ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi. 

Imprese soggette a certificazione (articolo 30). La disposizione introduce il principio, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in base al quale, per le certificazioni ambientali o di qualità, rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. A questi ultimi spettano poteri di verifica ex post della certificazione.  

Inail (articolo 63, comma 11). Deroga al divieto per gli enti previdenziali di operare investimenti in forma diretta: l’Inail è autorizzato a operare in forma diretta per la realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni per il solo 2008. Conseguentemente si determina un peggioramento dell’indebitamento netto di pari importo con invarianza del fabbisogno considerato che l’Inail era comunque autorizzato, nel limite previsto dalla legge, ad effettuare investimenti in forma indiretta. 

Indebitamento Regioni ed enti locali (articolo 62). Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. Il divieto opera fino a che non venga individuata da un regolamento la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati. 

Insegnanti e Ata (articolo 64). La disposizione ha lo scopo di ridurre, nel triennio 2009-2011, di un punto il gap esistente tra il rapporto medio alunni-docente esistente in Italia e il corrispondente rapporto medio degli altri paesi europei. Previsto il decremento delle dotazioni organiche del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) nella misura complessiva del 17 per cento. Gli obiettivi, dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie non inferiori a 456 milioni nel 2009, 1.650 milioni nel 2010, 2.538 milioni nel 2011 e 3.188 milioni a decorrere dal 2012. 

Internazionalizzazione delle imprese (articolo 6).
Adeguato il sistema di agevolazione finanziaria alle imprese all’ordinamento comunitario, per evitare possibili procedure comunitarie. Le iniziative ammesse ai benefici sono: la realizzazione di programmi con caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 

Interventi infrastrutturali nel settore energetico e delle telecomunicazioni (articolo 10). L’operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca è estesa anche al finanziamento di infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione. Il decreto legge 159/2007 aveva già esteso l’operatività del Fondo alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.  

Installazione impianti all’interno di edifici (articolo 35). Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici, attraverso l’emanazione di uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa. I regolamenti sono volti a disciplinare anche il sistema di verifiche degli impianti e il regime sanzionatorio in caso di violazione dei relativi obblighi. Abrogata la norma che imponeva l’obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, il libretto di uso e manutenzione, nonché l’obbligo di consegnare la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile; era anche previsto che l'atto di trasferimento riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza. Copia della stessa documentazione doveva essere consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. 

Istituzioni scolastiche (articolo 63, comma 3). Integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per consentire l’acquisto di beni e servizi indispensabili per il mantenimento di un livello minimo di efficienza delle funzioni amministrative e tecniche di dette istituzioni.  

Iva e aumenti petroliferi (articolo 9). La disposizione è finalizzata a rendere efficace la norma di “sterilizzazione” della fiscalità in relazione agli aumenti del petrolio greggio contenuta nella Finanziaria per il 2008 annullando l’effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito Iva. Si mira a rendere automatico il processo di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle accise.  

Lavoro flessibile nella Pubblica amministrazione (articolo 49). Linee guida per le Pubbliche amministrazioni sull’utilizzo del lavoro flessibile. Per esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. 

Libri scolastici (articolo 15). A partire dall'anno scolastico 2008-2009 in ogni scuola e istituto universitario, nell'adozione dei testi, deve essere data preferenza a quelli che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore. Prevista  nelle scuole primaria e secondaria di primo grado e secondaria superiore, la produzione dei testi scolastici nella doppia versione, a stampa e on line, per ampliarne la disponibilità e la fruibilità da parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie. Un decreto Istruzione, Università e Ricerca individuerà le caratteristiche tecniche dei libri di testo e il prezzo massimo con riferimento alle due versioni, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione.

Missioni di pace (articolo 63, comma 1). Integrazione di 90 milioni di euro dell’apposito fondo per il rifinanziamento fino al 31 dicembre 2008 della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace in scadenza nel mese di agosto. 

Orario di lavoro (articolo 41). Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro. Semplificati molti adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Abrogazione dell’obbligo del lavoratore di consegnare le dimissioni volontarie presso il ministero del lavoro, nonché l’abrogazione del libro matricola. Istituito il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori (subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, i lavoratori in somministrazione e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo). Una norma semplifica la tenuta dei documenti di lavoro che consente, in certi casi espressamente previsti, che i documenti dei datori di lavoro possano essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti tassativamente individuati. 

Organizzazione pubblica (articolo 74). Le amministrazioni dello Stato, compresa la presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie, comprese quelle fiscali, gli enti pubblici non economici entro il 31 ottobre 2008 devono ridimensionare gli assetti organizzativi in base ai principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale in misura non inferiore , rispettivamente, al 20 e al 15 per cento. Le dotazioni organiche sono corrispondentemente ridotte.  

Part time (articolo 73). Due modifiche alla disciplina del part time nel pubblico impiego. Viene modificata la disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che viene subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, effettuata in relazione alle esigenze dei servizi. L’amministrazione potrà respingere la domanda del dipendente quando la trasformazione arrechi pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione e non più, com’è attualmente, nella ristretta ipotesi del grave pregiudizio. Cambia la destinazione delle economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro in part time, che sarà destinata all’incentivazione della mobilità del personale solo per le amministrazioni che dimostrino di aver adottato piani di mobilità e di riallocazione, tramite trasferimento di personale da una sede all’altra. Le disposizioni introdotte non sono derogabili dagli accordi e contratti collettivi. 

Patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali (articolo 58). Disposizioni per assicurare il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali: ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Poi  viene redatto il Piano delle alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. Attraverso l’inserimento degli immobili nel piano si determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale, che non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. 

Patrimonio residenziale pubblico (articolo 13). I ministro delle Infrastrutture e per i Rapporti con le regioni promuoveranno accordi con regioni ed enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali nel patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. Il   prezzo di vendita delle unità immobiliari sarà determinato in proporzione al canone di locazione. Previsto il riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, o, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi. Destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 

Patto di stabilità interno (articolo 77). Disegnata la cornice finanziaria entro la quale dovranno essere definite le disposizioni per disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali nel triennio 2009/2011. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b)il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. Al fine di scontare gli effetti sui saldi, in attesa delle nuove disposizioni, è previsto l’accantonamento sui vari capitoli del bilancio statale di importi corrispondenti al contributo alla manovra degli enti territoriali.

Personale enti locali e camere di commercio (articolo 76). Misure  dirette  alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali e delle camere di commercio.  Personale prossimo al pensionamento delle amministrazioni dello Stato (articolo 72). Progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola) degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, mediante l’introduzione di un nuovo istituto, l’esonero dal servizio, da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011. La posizione di esonero può essere riconosciuta solo al personale che si trovi nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Si ha diritto a un trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto. Prevista una maggiorazione del trattamento economico temporaneo per chi durante questo periodo svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata e certificata. La facoltà prevista per i dipendenti pubblici di restare in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo viene rimessa all’apprezzamento dell’Amministrazione. Possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di un anno, il rapporto di lavoro del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.   

Piano casa (articolo 11). Realizzazione di un Piano nazionale di edilizia abitativa, realizzato con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinato a incrementare il patrimonio immobiliare a uso abitativo per tutte le categorie sociali per le quali è impossibile accedere al libero mercato della locazione. Si tratta dei nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito, di anziani in condizioni socio-economiche svantaggiate, degli studenti fuori sede, dei soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, di altri soggetti a basso reddito che abbiano nel proprio nucleo familiare persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9/2007, nonché degli immigrati regolari. Tra i mezzi a disposizione per la realizzazione del Piano c’è la costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa, o alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale. Un secondo modo di intervento è rappresentato dall’incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo. Agevolazioni anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi.

Privacy (articolo 29). Semplificazioni dell’onere della redazione del “documento programmatico sulla sicurezza”: viene soppresso l’obbligo di tenere un “documento programmatico sulla sicurezza” in tutti i casi in cui vengano trattati solo dati personali e in cui l’unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi. In queste ipotesi, i soggetti interessati sono tenuti a rendere un’autocertificazione dalla quale emerge che l’unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza e del disciplinare tecnico. Le piccole e medie imprese possono, inoltre, beneficiare di un “documento programmatico sulla sicurezza” a carattere semplificato e, in caso di mancato perfezionamento dell’intervento di semplificazione entro due mesi dall’entrata in vigore delle norme in oggetto, tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla natura dei dati trattati, possono sostituire il “documento programmatico sulla sicurezza” con l’autocertificazione. Viene semplificata la notifica al Garante del trattamento di determinati dati personali: i soggetti interessati sono tenuti a utilizzare un modello predisposto dal Garante che, nella formulazione attuale, richiede numerose informazioni non previste dalla disciplina comunitaria. Eliminato ogni riferimento alla firma digitale nella sottoscrizione della notificazione, consentendo al Garante di stabilire altre modalità semplificate di individuazione del mittente (ad es. tramite procedure di autenticazione nel sito mediante password). Si prevede la semplificazione del modulo entro due mesi dall’entrata in vigore delle norme suddette. 

Processo amministrativo (articolo 54). Norma di accelerazione dei processi amministrativi. Modifica alla legge sul Consiglio di Stato che permette al Presidente di variare le competenze delle Sezioni, aumentando quelle Giurisdizionali a scapito di quelle consultive (sempre rimanendo nel numero complessivo di sei e quindi senza oneri a carico del bilancio dello Stato) per adeguarle al diverso carico di lavoro tra giuridizione  e consultiva di verifica in periodi alterni. Al Presidente anche il potere di determinare la composizione dell’adunanza plenaria  che oggi è attribuito, al Consiglio di Presidenza.        

Processo del lavoro (articolo 53). Nei processi per lavoro viene stabilito che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice non solo debba dare lettura del dispositivo, ma debba esporre anche le ragioni di fatto e diritto della decisione. Per ottimizzare i tempi anche in casi particolarmente complessi deve essere fissato nel dispositivo  un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza. 

Progressione triennale (articolo 69). A decorrere dal 1° gennaio 2009 riduzione di un terzo del valore della progressione economica degli stipendi per classi e aumenti periodici biennali di magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate. Si tratta delle uniche categorie che mantengono, insieme alla scuola, un meccanismo retributivo con sviluppi automatici in ragione dell’anzianità di servizio.  

Rapporti di lavoro (articolo 39). Misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l’ istituzione del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori e annotate tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Introdotte sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso. 

Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50mila euro. 

Reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18). La norma consente alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare criteri e modalità per il  reclutamento del personale e per il  conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Analoga previsione viene stabilita per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, prevedendo che  le stesse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Escluse dal campo di applicazione della norma le società quotate su mercati regolamentati.

Regime Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi (articolo 82, comma 16). La modifica normativa intende posticipare al 1° gennaio 2009 la decorrenza delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 262, della legge Finanziaria 2008 e intende posticipare l’abrogazione dei commi 1-3 bis della legge 133/1999 con cui si esentano dall’Iva le prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono per lo più operazioni esenti.

Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (articolo 83, commi 21 e 22). Disposizioni per la restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo. In caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle richieste dall’agente della riscossione, questi ne offre la restituzione notificandogli una comunicazione. A tre mesi dalla notifica senza che l’avente diritto ne abbia accettata la restituzione o, per le eccedenze inferiori a 50 euro decorsi 3 mesi dal pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore o allo Stato se l’ente non è identificato o identificabile.   

Ricerca di eccellenza (articolo 17). Soppressione della Fondazione Iri a decorrere dal 1° luglio 2008: le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione Iri in essere sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, ad eccezione del patrimonio storico e documentale della Fondazione Iri che sarà devoluto a una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture (articolo 68). Criteri più rigorosi da adottare in sede di attuazione nella valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della perdurante utilità degli organismi collegiali, al fine del raggiungimento dell’obiettivo da realizzare al termine del triennio 2009-2011, consistente nel trasferimento delle funzioni di tali organismi nell’ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni di competenza. Eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali derivanti dall’esistenza presso le amministrazioni centrali e periferiche di strutture che svolgono attività a contenuto tecnico e ad elevata specializzazione che rientrano fra le funzioni istituzionali delle amministrazioni. 

Risparmio energetico (articolo 48). Le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, istituzioni universitarie, enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. 

Roma Capitale (articolo 78). Nomina del sindaco del Comune di Roma a Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e per la predisposizione e attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso. Prevista la concessione al Comune di Roma di   un’ anticipazione di 500 milioni di euro, da parte della Cassa Depositi e Prestiti spa, a valere sui futuri maggiori trasferimenti  statali che dovranno essere attribuiti all’amministrazione comunale.  

Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari (articolo 83, comma 18). Per semplificare la gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria, ispirandoli a principi di reciproco affidamento e agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, L’accertamento con adesione viene steso ai processi verbali di constatazione.

Servizi di cabotaggio (articolo 57). Trasferimento ex lege, alle Regioni, dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da appositi contratti di servizio stipulati secondo criteri omogenei stabiliti dal Cipe. Disposizione sulla destinazione delle risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo e in ordine alla verifica di congruità ed efficienza della spesa statale. Trasferimenti di azioni e risorse  alle Regioni interessate. Possibilità, da parte delle Regioni, di affidamento diretto dei servizi di cabotaggio a società di capitali in possesso dei requisiti richiesti, al fine, dall’ordinamento comunitario. Considerato che agli oneri del servizio pubblico si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio dello Stato, è opportuno che le società siano dotate di contabilità separata e che tutti i contratti di programma siano notificati alla Commissione che verificherà che gli importi riconosciuti alle società che svolgono un servizio pubblico non comportino sovra-compensazione.   

Servizio consultivo e ispettivo tributario e Commissione spesa pubblica (articolo 45). Soppressione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, del Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario) e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle finanze. Restituzione del personale amministrativo alle amministrazioni di appartenenza o, nel caso il personale appartenga al ruolo del Mef, assegnazione al Dipartimento delle Finanze. 

Spesa sanitaria (articolo 79). Disposizione sulla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria, che prevedono il concorso del settore alla realizzazione della complessiva manovra di finanza pubblica. Per l’anno 2009 conferma del livello di finanziamento già previsto dalla legislazione vigente, mentre viene fissato per il periodo 2010 e 2011 un livello di finanziamento che sconta una manovra rispettivamente di 2.000 e 3.000 milioni di euro. 

Spese di giustizia (articolo 52). Disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia. Ai fini della quantificazione dell’importo di applica la norma che stabilisce che il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. 

Start up (articolo 3). Sostanziale esenzione di alcune plusvalenze da cessione di partecipazioni, sia pura a determinate condizioni: il reinvestimento delle stesse nel capitale sociale di “start-up” operanti nella medesima attività, sempre che la società le cui partecipazioni sono state cedute abbia a sua volta provveduto ad effettuare investimenti in beni strumentali o in ricerca e sviluppo.

Stock option (articolo 82, commi 23 e 24). Abolizione delle agevolazioni in materia di stock option. Prevista l’abrogazione della lettera g-bis), comma 2, dell’articolo 51 del Tuir., includendo quindi le plusvalenze da stock option tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La disposizione si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Studi di settore (articolo 83, comma 19). In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, ove compatibile.

Strumenti di pagamento (articolo 32). Elevato da 5mila a 12.500 euro il tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari  e circolari al di sopra dei 12.500 euro (e non più 5mila) dovranno indicare la clausola della non trasferibilità. Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non può essere superiore a 12.500 euro (prima 5mila euro). Eliminata la disposizione che prevedeva che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni o bonifici bancari. 

Studi di settore ed elenco clienti fornitori (articolo 33). A partire dal  2009 gli studi di settore debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008, in via transitoria, il termine di pubblicazione è fissato al 31 dicembre. Modificata la disciplina concernente la comunicazione dei dati Iva. 

Strumenti innovativi di investimento (articolo 4). Disposizioni per consentire lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione. Possibile prevedere, oltre alla costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, anche il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento nonché la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali. 

Strumenti metrici (articolo 34). Vengono attribuite ai Comuni le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio in materia di verifica degli strumenti metrici. Ogni comune dovrà individuare un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica tra cui quelle relative alla verifica degli strumenti metrici. 

Strutture tecniche statali (articolo 28). Istituzione dell’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (Irpa) sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: sostituisce l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.  Un decreto Ambiente, adottato di concerto con l’Economia, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, disciplinerà gli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell’istituto. L’articolo disciplina altresì la composizione della commissione istruttoria Ippc (Integrated pollution prevention and control) e della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (articolo 82, commi da 11 a 13). L’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi definisce le regole di deducibilità delle svalutazioni crediti e degli accantonamenti al fondo rischi su crediti sia delle imprese industriali, commerciali e di servizi che degli enti creditizi e finanziari.La disposizione, con riferimento alle banche ed agli altri enti e società finanziari, modifica la quota deducibile  in ciascun esercizio delle svalutazioni dallo 0,40% allo 0,30% e contemporaneamente modifica la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti imputati in bilancio eccedenti il limite. La deduzione di tale importo deve essere operata nei successivi diciotto esercizi, anziché nei nove previsti dalla disposizione precedentemente in vigore. Le quote residue formate negli esercizi precedenti sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

Taglia carta (articolo 27). Si punta a ridurre in maniera significativa i costi attualmente sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo. Prevista la riduzione del 50% della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni. Gli abbonamenti in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale, inviata in abbonamento a carico delle amministrazioni a un’ampia serie di destinatari (funzionari, magistrati, parlamentari, etc.) saranno sostituiti da abbonamenti telematici. Il costo degli abbonamenti stessi sarà rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto legge. 

Taglia enti (articolo 26). Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, soppressione automatica di tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità e di tutti gli enti già espressamente individuati dal comma 636 dell’articolo 2 della legge 244/2007, nell’allegato A. Tutte le funzioni da questi esercitate nonché le relative risorse strumentali ed umane sono attribuite alle amministrazioni vigilanti che succederanno a titolo universale in ogni rapporto e nelle eventuali controversie. Esclusi dalla soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell’elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 311/2004, nonché gli enti parco e gli enti di ricerca. Prevista una norma di salvaguardia in base alla quale sono individuati gli enti che non sono soppressi e quelli le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Spostato al 31 dicembre 2008 il termine ultimo concesso alle amministrazioni per procedere alla conferma, al riordino o alla trasformazione degli enti pubblici economici con dotazione organica superiore alle 50 unità. Integrato l’allegato A della legge 244/2007 con l’individuazione di ulteriori enti da sottoporre a procedura automatica di soppressione. 

Taglia leggi (articolo 24). È stata verificata la presenza, in tutti i settori dell’ordinamento, di un gran numero di atti con forza di legge che hanno esaurito i propri effetti: da quelle ad efficacia temporanea a quelle implicitamente abrogate che appesantiscono l’ordinamento vigente, fino a leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete. Nell’Allegato A, sono elencati gli atti legislativi abrogati, a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge. 

Taglia oneri amministrativi (articolo 25). Obbligo per le singole amministrazioni statali di predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi, i cosiddetti “piani taglia-oneri”, per conseguire l’obiettivo europeo di riduzione del 25 per cento. Ciascun ministro adotta un Piano di riduzione degli oneri amministrativi, sulla base delle previste attività di misurazione, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. La disposizione prevede, infine, una delega al Governo ad adottare uno o più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa disciplina, anche nell’ambito del processo di riassetto normativo previsto dalla legge 59/1997. 

Tav (articolo 12). Abrogati  gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate alla Tav con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992, consentendo la prosecuzione dei  rapporti convenzionali stipulati da Tav con Rfi. 

Tenuta dei documenti di lavoro (articolo 40). La disposizione interviene in materia di norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro: i documenti dei datori di lavoro per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 della legge 12/1979, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti indicati nella legge n. 12. All’atto dell’assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 152/1997. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 165/2001. Armatori e società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l’imbarco o lo sbarco, l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare e a tutto il personale che a vario titolo presta servizio. 

Trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio (articolo 70). Razionalizzazione della spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per la corresponsione del trattamento economico al personale a cui è stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio. Attualmente oltre all’equo indennizzo, spetta un beneficio economico aggiuntivo calcolato nella misura del 2.50% e del 1.25% prendendo a base il trattamento economico fondamentale. La disposizione prevede, fermo restando il diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo, la soppressione delle norme che prevedono tale trattamento economico aggiuntivo. 

Turn over (articolo 66). Misure per contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le Agenzie, fatte salvi gli specifici programmi di assunzioni già previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda i corpi di polizia il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le agenzie fiscali), le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato: per l’anno 2009 nel limite del 10% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (rispetto al 20% previsto dall’art. 1 comma 523 della legge 296/2006). Nel 2009 potranno essere disposte stabilizzazioni di personale nel limite del 10% del turn-over dell’anno precedente, in luogo del 40% previsto dall’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006. Per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (rispetto al 60% ed al 100% previsti, rispettivamente per il 2010 e per il 2011, dalla precedente normativa). Per l’anno 2012 nel limite del 50% del turn over (rispetto al 100% previsto dalla precedente normativa). A decorrere dall’anno 2013 al fine di dare carattere strutturale alle economie conseguite le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (e non dei posti vacanti in organico). Le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico. Soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga già previsti per gli anni 2009 e 2010.   Le disposizioni di contenimento trovano applicazione, nel rispetto della specifica autonomia anche nei confronti delle università. Per gli enti di ricerca, in relazione alla valenza strategica del settore per l’innovazione e lo sviluppo le assunzioni sono consentite nel limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente. 

Università (articolo 16). Le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’ateneo. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Valutazione delle rimanenze delle imprese che operano nei settori petrolifero e del gas (articolo 81, commi da 19 a 25). La disposizione, relativamente alle imprese attive nelle attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale, introduce l’obbligo della valutazione secondo il metodo della media ponderata o Fifo delle rimanenze producendo un incremento dei valori di tali rimanenze. 

Verifica invalidità civili (articolo 80). L’Inps attuerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 un piano straordinario di 200mila accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.

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